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Cetraro. Mercato ittico: protocollo contro le infiltrazioni mafiose tra Prefettura, Comune e ditta Adriacos SrL

Last updated on 26 Febbraio 2017

“Ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’ambito dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione del Porto Peschereccio, il Comune di Cetraro nella persona del Sindaco pro-tempore Dott.Giuseppe Aieta e la ditta ADRIACOS s.r.l. di Udine, aggiudicataria dei lavori, nella persona della Sig.ra Laura BAREL,  Legale rappresentante, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa nell’ambito degli impegni assunti dai Comuni sottoscritti in Prefettura davanti il Prefetto, dott. Raffaele Cannizzaro.

 ART. 1

La ditta ADRIACOS s.r.l., nella qualità di aggiudicataria dei lavori di realizzazione del Mercato ittico, comunicherá tempestivamente al Comune i dati relativi alle società e imprese- anche con riferimento ai loro assetti societari- a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori e di cui intende avvalersi nell’affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura dei materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell’opera.

2- Per i contratti di cui al primo comma, richiede alla Prefettura di Cosenza la “informazione antimafia” allegando alla detta richiesta un originale, in corso di validità, del certificato della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura) con “dicitura antimafia” relativo alla società o ditta individuale con la quale s’intende  sottoscrivere il contratto o l’affidamento o relativamente alla quale si intende concedere l’autorizzazione all’affidamento di un subcontratto.

Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto  o l’affidamento di un subcontratto sia una società di capitali, dovrà altresì allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della società ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica.

3- L’Impresa appaltatrice, con l’adesione al presente protocollo e allo scopo di coadiuvare all’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell’esecuzione dell’opera, condividendo l’opportunità di rafforzare tale attività con adeguato sistema  sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati al precedente comma 1, apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l’obbligo di fornire gli stessi  dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subappaltatrici e/o sub affidatarie interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione dell’opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente protocollo, ivi  compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento da parte dell’impresa appaltatrice, nei casi indicati nel successivo art.10, comma 2, del presente protocollo.

 

ART.2

1. L’obbligo di conferimento dei dati di cui all’art.1 sussiste:

a. Per i contratti e gli affidamenti di lavori conclusi dall’impresa appaltatrice per qualunque importo;

b. Per i subcontratti e sub affidamenti di lavori autorizzati dall’Impresa appaltatrice e conclusi dal Terzo Affidatario, per qualunque importo.

2. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, i trasporti, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata, ed in particolare per le topologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, affidate direttamente dall’Impresa appaltatrice p sub affidate dal Terzo Affidatario:

– Trasporto di materiale a discarica;

– Smaltimento rifiuti;

– Fornitura e/o trasporto terra;

– Fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

– Acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;

– Fornitura e/o trasporto di bitume;

– Fornitura di ferro lavorato;

– Fornitura con posa in opera (qualora di subcontratto non debba essere assimilato al “subappalto” per la ricorrenza del comma 12 dell’art.18 della L. n.55/1990);

– Noli a freddo macchinari;

– Noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al “subappalto” per la ricorrenza del comma 12 dell’art.18 della L. n.55/1990);

– Servizi di guardiania di cantieri;

– Servizi di autotrasporti.

 ART.3

L’Impresa appaltatrice individua un “Referente di cantiere” che assumerà la responsabilità dell’attuazione delle disposizioni e trasmetterà, con cadenza settimanale, ed entro le ore 12,00 del venerdì precedente, le attività settimanali previste, distinte per ogni giorno lavorativo, alla Prefettura di Cosenza. Tale trasmissione avverrà tramite i presidi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza presenti in Cetraro.

Ogni modifica o variazione del piano settimanale di lavoro, relativamente alle lavorazioni giornaliere, dovrà essere trasmessa, sempre mediante la medesima procedura, entro le ore 12,00 del giorno precedente, alla Prefettura ed alle Forze di Polizia.

 

ART.4

Il c.d. “settimanale di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l’indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell’impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all’accesso per altro motivo.

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il  Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia operanti, provvedendo, comunque, tempestivamente, ad inoltrare i dati identificativi dei veicoli e dei conducenti alle Forze di Polizia.

 

ART.5

Il Referente di cantiere ha l’obbligo di comunicare senza alcun ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati.

 

ART.6

L’Impresa appaltatrice si impegna, anche tramite il Referente di cantiere o altro soggetto responsabile, a porre in essere ogni utile intervento per riservare l’accesso al cantiere alle sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

 

ART. 7

Le Forze di Polizia presenti sul territorio, acquisite le informazioni, provvedono a inoltrare ai rispettivi Uffici/Comandi provinciali per:

a) Verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;

b) Verificare, alla luce del “settimanale di cantiere”, la regolarità degli accessi e delle presenze;

c) Incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;

d) Acquisire dal Referente di cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile.

Siffatti verifiche ed accertamenti verranno svolti secondo una redistribuzione delle attività a cura della Prefettura, che terrà conto delle vocazioni investigative e delle competenze specialistiche di ciascuna Forza di Polizia.

ART.8

La Prefettura di Cosenza, acquisite le risultanze degli accertamenti svolti come da articolo precedente, provvede:

a) A curare l’attività di coordinamento istituzionale;

b) Ad elaborare i dati di interesse;

c) A calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il referente di cantiere;

 

ART.9

Ai fini delle “Informazioni” previste dall’art.10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, i dati di cui all’art.2 del presente protocollo sono comunicati dall’Impresa appaltatrice prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei subcontratti o dei sub affidamenti di cui al medesimo art.2.

Le comunicazioni dei dati possono essere effettuate anche su supporto informatico.

L’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari, fino al completamento dell’opera.

 

ART. 10

1. Nei casi previsti dall’art.10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, qualora a seguito di tali verifiche emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, l’Impresa appaltatrice non può stipulare il contratto o concludere l’affidamento o non può autorizzare il subcontratto o il sub affidamento. In tali casi, inoltre, l’esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura competente al Comune e all’Impresa appaltatrice con la massima urgenza consentita.

2. Nei casi d’urgenza previsti dall’art.11, comma 2, del D.P.R. 03 giugno 1998, n.252, previa comunicazione al Comune di Cetraro delle motivazioni d’urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle “Informazioni” della Prefettura, per i contratti, gli affidamenti, i subcontratto e sub affidamenti stipulati, conclusi o autorizzati, l’Impresa appaltatrice effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del  vincolo contrattuale, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detti casi l’impresa appaltatrice comunica senza ritardo al Comune l’attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa, cui le “ Informazioni” si riferiscono.

3. Fuori dei casi previsti dall’art.10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, i contratti, subcontratti, affidamenti e sub affidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all’art.2, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione  delle sole certificazioni e comunicazioni, di cui al Capo II del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, fermo restando le verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all’art.10 del citato D.P.R. n.252/1998.

4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 del presente articolo, l’Impresa appaltatrice si impegna ad inserire in contratto, od a far inserire da parte dell’affidatario o fornitore nei relativi subcontratti apposita clausola in forza del quale, nel caso che le “ informazioni antimafia” di cui all’art.10 del citato D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno.

 

ART.11

1. Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le”informazioni” di cui all’art.10, comma 9, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252 (c.d. “informazioni atipiche”) impegnano l’Impresa appaltatrice a considerare con particolare rigore le segnalazioni provenienti dalla Prefettura ai sensi dell’art.10, comma 9, del D.P.R. 252/98 e, ove ritenuto, la stessa Impresa appaltatrice comunica senza ritardo al Comune l’attivazione, nei confronti dell’affidatario o sub affidatario, della clausola risolutiva espressa ed emette l’ordine di estromissione immediata della società o  impresa cui le “Informazioni” si riferiscono.

2. La comunicazione di dette “informazioni” da parte della Prefettura all’Impresa appaltatrice deve recare  l’indicazione che è fatta ai fini del presente articolo del presente protocollo.

3. A tale fattispecie si applicano le stesse disposizioni previste all’art.10, ivi compreso l’inserimento nei contratti e subcontratti della clausola risolutiva espressa e della penale, attivabili discrezionalmente dall’impresa appaltatrice a seguito della citata, rigorosa valutazione delle segnalazioni provenienti dalla Prefettura.

 

ART.12

Nel caso in cui la società o l’impresa, nei cui riguardi devono essere svolte le “ informazioni”, abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Prefettura inoltra la richiesta alla Prefettura competente, segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l’obbligo di acquisire le “informazioni” di cui all’art.10 del D.P.R. N.252/98, che le stesse  vengono effettuate in attuazione del presente protocollo.

 

ART.13

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, l’Impresa appaltatrice si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dall’impresa appaltatrice nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.

2. L’assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all’autorità di polizia che- onde evitare una frammentaria conoscenza degli eventuali episodi di matrice estorsiva e allo scopo di consentire, invece, una visione organica da parte degli organi inquirenti-verrà segnalata dal Prefetto.

3. Ai fini del comma 1, l’Impresa appaltatrice si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

 

ART.14

1. Gli stessi obblighi di cui all’art. precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti dell’Impresa appaltatrice dal Terzo affidatario, nonché, nei confronti di questi, dai sub affidatari e subcontraenti a qualunque titolo interessati all’esecuzione dei lavori.

2. L’inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dall’impresa appaltatrice ai fini della revoca degli affidamenti e dell’autorizzazione ai subaffidamenti.

ART.15

1. L’inosservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione previsti dall’art.10 del presente protocollo, salvi i casi di errore scusabile, ha ad ogni effetto carattere essenziale per il corretto adempimento dell’affidamento dei lavori tra Comune ed Impresa appaltatrice.

 

ART.16

1. I Comune provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza con cadenza trimestrale, inviando un proprio rapporto alla Prefettura di Cosenza, ove si evidenzi in particolare  ogni violazione da parte dell’impresa appaltatrice degli obblighi derivanti dal presente Protocollo, qualora la violazione medesima presenti indubbie caratteristiche di “grave negligenza nell’esecuzione dei lavori” o di “grave inadempienza contrattuale”, oltre alle sanzioni contrattuali conseguentemente applicate.

2. Il Comune si impegna altresì ad effettuare- sulla base delle segnalazioni pervenute dall’Impresa appaltatrice- analoga comunicazione, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi e sub affidatari.

 

ART.17

Le previsioni del presente Protocollo relative all’assoggettamento dei contratti, affidamenti, subcontratti e sub affidamenti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all’art.10 del D.P.R. 1998 n.252, anche nella forma delle “informazioni atipiche”, si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente art.2, già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, l’Impresa appaltatrice si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre ai propri affidatari e sub affidatari l’esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all’uopo prevista dall’art.11 del richiamato D.P.R. 3 giugno 1998, n.252.

 

P. S. Si ricorda che il Comune di Cetraro è stato il primo Comune a sottoscrivere protocolli d’intesa con la Prefettura per prevenire tentativi di infiltrazioni mafiose già nel 2007 in occasione della realizzazione del Porto turistico”.

[Riceviamo e pubblichiamo]

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